Sanatoria edilizia e novità dal decreto “Salva Casa”: cosa cambia davvero
Con
l’approvazione del decreto-legge denominato “Salva Casa”, il Governo ha
introdotto una serie di misure finalizzate alla semplificazione edilizia e
urbanistica, volte principalmente alla regolarizzazione di piccole
difformità edilizie e alla facilitazione della circolazione degli immobili nel
mercato.
Il provvedimento — attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e di successiva conversione in legge — si pone come strumento di
razionalizzazione del quadro normativo e rappresenta una risposta
concreta alle difficoltà operative riscontrate da professionisti e
cittadini nella gestione del patrimonio immobiliare esistente.
Quadro normativo di riferimento
Le norme edilizie italiane sono regolate principalmente dal D.P.R.
380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), integrato da disposizioni regionali e
comunali. Negli anni, l’evoluzione normativa e la stratificazione delle prassi
amministrative hanno determinato grandi difficoltà nella definizione dello
“stato legittimo” degli immobili, soprattutto per interventi realizzati in
epoche in cui la documentazione progettuale era meno rigorosa e digitalizzata.
A ciò si aggiunge la rigidità delle normative pregresse in materia
di tolleranze costruttive e variazioni non essenziali, che ha spesso
comportato l’impossibilità di sanare difformità marginali, pur in presenza di
titoli abilitativi principali.
Il decreto “Salva Casa” si inserisce in questo contesto, mirando a snellire
i procedimenti e ampliare il perimetro della sanabilità, senza
introdurre un condono generalizzato.
Le principali novità del decreto “Salva Casa”
1. Ampliamento dell’ambito di sanatoria per difformità interne e
formali
La sanatoria è estesa a quelle irregolarità interne o formali
che non alterano la volumetria complessiva né comportano variazioni di
destinazione d’uso significative.
Tra queste rientrano:
- Spostamento
o realizzazione di tramezzature interne non portanti
- Modifiche
agli impianti (idraulici, elettrici, ecc.) non dichiarati
- Chiusure
di verande, logge o balconi già tamponate
- Spostamento
di infissi o aperture con modifica minima della sagoma
Queste opere, se prive di autorizzazione, potranno ora essere
regolarizzate attraverso una CILA in sanatoria, corredata da attestazione
tecnica asseverata, e da una relazione di conformità urbanistica e
catastale.
2. Riconoscimento e ampliamento delle tolleranze costruttive
Il decreto riformula le tolleranze costruttive previste dall’art.
34-bis del D.P.R. 380/2001, riconoscendo che le discrepanze tra progetto e
realizzazione possono derivare anche da fattori tecnici o materiali non
imputabili al committente.
Le nuove soglie di tolleranza riguarderanno:
- Altezza,
cubatura, superficie coperta: scostamenti entro limiti percentuali
ampliati (si parla del 2-5% rispetto all’attuale 2%)
- Posizione
di finestre, porte, aperture: variazioni leggere saranno tollerate
- Elementi
secondari di finitura e materiali
Sarà sufficiente che le difformità rientrino nei limiti indicati per
essere considerate non rilevanti dal punto di vista edilizio, rendendo
quindi regolare l’immobile senza necessità di sanatoria.
3. Semplificazione dell’accertamento di conformità
L’art. 36 del Testo Unico prevede la possibilità di accertamento di
conformità in sanatoria se le opere risultano conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e a quella
attuale (doppia conformità).
Il decreto “Salva Casa” ridimensiona parzialmente l’obbligo di
doppia conformità, introducendo margini per una valutazione più elastica
per le difformità formali, purché l’intervento non comporti pregiudizi
strutturali o ambientali e rispetti le prescrizioni igienico-sanitarie.
Questo potrebbe facilitare la sanatoria anche per opere realizzate in
epoche in cui la normativa era diversa o più lacunosa.
4. Effetti sul mercato immobiliare e sui procedimenti notarili
L’obiettivo secondario del decreto è quello di favorire la
regolarità catastale e urbanistica in sede di rogito notarile. Oggi, anche
minime difformità impediscono il rilascio della dichiarazione di conformità
obbligatoria per la stipula di atti di compravendita, successione o donazione.
Con l’introduzione della sanatoria semplificata:
- Il
venditore potrà regolarizzare in tempi brevi l’immobile con un tecnico
abilitato
- Il
notaio potrà accettare una documentazione alleggerita
- Gli
istituti di credito avranno più garanzie per l’erogazione del mutuo
5. Applicazione retroattiva e iter procedurale
Le disposizioni si applicheranno anche retroattivamente a opere
già realizzate, purché entro i limiti temporali previsti (da definirsi con
precisione nel testo finale). L’iter prevede:
- Incarico
a un tecnico abilitato
(geometra, architetto, ingegnere)
- Predisposizione
di una relazione tecnica asseverata con stato dei luoghi, confronto tra progetto e realizzazione
- Presentazione
della CILA o istanza di sanatoria presso il SUAP/SUE
- Pagamento
degli oneri concessori o sanzioni pecuniarie ridotte, calcolate secondo parametri
aggiornati
Differenza tra sanatoria edilizia e condono edilizio
È fondamentale chiarire che non si tratta di un condono, bensì
di una procedura di regolarizzazione tecnica di opere minori, che:
- Presuppone
un titolo edilizio originario
- Non si
applica a immobili totalmente abusivi
- Esclude
le aree sottoposte a vincoli paesaggistici non autorizzati
Il condono, invece, è un provvedimento straordinario con valenza
eccezionale, sospeso da anni e privo di basi giuridiche aggiornate.
Criticità e osservazioni
Alcune categorie professionali hanno espresso perplessità sulla discrezionalità
lasciata alle amministrazioni locali, temendo che la sanatoria possa essere
applicata in modo disomogeneo. Altri sottolineano l’importanza di evitare che
la semplificazione si traduca in un incentivo all’abusivismo futuro.
È auspicabile l’emanazione di linee guida tecniche nazionali e
l’attivazione di sportelli unici digitali per uniformare le prassi.
Conclusioni
Il decreto “Salva Casa” rappresenta una novità importante per il
settore edilizio e immobiliare italiano. Finalmente viene riconosciuta la
necessità di distinguere tra abusi gravi e difformità di minima entità, in
un’ottica più pragmatica e costruttiva.
Se sarà attuato con criteri uniformi e accompagnato da un’efficace
digitalizzazione della pubblica amministrazione, potrebbe diventare uno strumento
strategico per sbloccare migliaia di pratiche edilizie e rilanciare l’economia
immobiliare del Paese.
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