La vendita di un immobile ricevuto in donazione: profili giuridici e criticità operative
La vendita di un
immobile proveniente da donazione presenta peculiari implicazioni giuridiche e
fiscali, che richiedono particolare attenzione sia da parte del donatario che
dell’acquirente. In questo contributo vengono analizzati i principali aspetti
normativi e le cautele da adottare per garantire la regolarità e la sicurezza
dell’operazione.
1. La natura
della donazione e le implicazioni sulla successiva alienazione
Ai sensi
dell’art. 769 c.c., la donazione è un atto con il quale, per spirito di
liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un
proprio diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Trattandosi di un
atto a titolo gratuito, è soggetto a regole particolari che lo differenziano
dalle ordinarie compravendite.
L’accettazione
della donazione da parte del donatario comporta il trasferimento della
proprietà, ma non elimina i potenziali effetti futuri derivanti dalla tutela
dei diritti dei legittimari.
2. L’azione di
riduzione e la conseguente azione di restituzione
Uno dei
principali ostacoli alla commerciabilità degli immobili di provenienza donativa
è rappresentato dalla possibilità per i legittimari del donante di agire in
riduzione (art. 554 c.c.) per ottenere la reintegrazione della quota di
legittima lesa da atti dispositivi lesivi, come appunto la donazione.
In caso di esito
positivo dell’azione di riduzione, l’acquirente dell’immobile (che a sua volta
lo ha acquistato dal donatario o dai suoi successivi aventi causa) può essere
destinatario di un’azione di restituzione, qualora il patrimonio del
donatario non sia sufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari.
Tale rischio
permane per un periodo di 20 anni dalla trascrizione della donazione,
salvo che vi sia stata trascrizione dell’opposizione alla donazione ai sensi
dell’art. 563, comma 4, c.c., o che siano decorsi 10 anni dalla morte del
donante senza che sia stata proposta azione di riduzione.
3. Cautele e
strumenti di tutela dell’acquirente
Per superare le
difficoltà di natura giuridica derivanti dalla provenienza donativa
dell’immobile, si possono adottare diverse soluzioni:
- Polizza assicurativa “postuma
donativa”: consente
di tutelare l’acquirente e i successivi aventi causa dal rischio di azioni
restitutorie, previa valutazione del rischio da parte della compagnia
assicurativa.
- Rinuncia all’azione di riduzione da
parte dei legittimari:
pur essendo uno strumento previsto dalla prassi, presenta criticità in
termini di revocabilità e validità nel tempo.
- Trasferimento dell’immobile solo dopo
i termini prescrizionali:
decorso il termine ventennale dalla trascrizione della donazione,
l’immobile può considerarsi “commercialmente sicuro”, salvo opposizione.
4. Profili
fiscali della vendita di un bene donato
Sotto il profilo
fiscale, la donazione comporta l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, con
aliquote e franchigie variabili a seconda del grado di parentela tra donante e
donatario.
In caso di successiva
vendita dell’immobile ricevuto in donazione, è rilevante valutare
l’eventuale plusvalenza ai fini IRPEF. Secondo l’art. 67, comma 1, lett.
b) del TUIR, se la vendita avviene entro cinque anni dalla data di acquisto (da
parte del donante), la plusvalenza può essere tassata, salvo che l’immobile sia
stato destinato ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di
possesso.
5.
Approfondimento normativo e giurisprudenziale
5.1 L’azione
di riduzione: fondamento normativo
L’azione di
riduzione trova fondamento negli articoli 553 e ss. del Codice Civile,
che disciplinano il diritto dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti) a
ottenere la reintegrazione della quota di legittima lesa da disposizioni
testamentarie o atti inter vivos come la donazione.
In particolare,
l’art. 561 c.c. stabilisce che, qualora la riduzione colpisca una
donazione, il donatario è tenuto a restituire il bene. L’art. 563 c.c.
introduce inoltre l’azione di restituzione contro gli aventi causa dal
donatario, se il bene non è più nella disponibilità diretta del donatario,
purché:
- Sia stata trascritta l’azione di
riduzione entro venti anni dalla donazione (art. 563, comma 1 c.c.),
- Sia trascritta l’opposizione alla
donazione, che ha l’effetto di rendere inefficace la prescrizione
ventennale, bloccando la decorrenza (art. 563, comma 4 c.c.).
5.2 Decorrenza
dei termini e prescrizione
L’azione di
riduzione si prescrive in dieci anni dalla data di apertura della
successione (art. 561 c.c.). Tuttavia, nel caso in cui il bene sia stato
alienato, l’azione di restituzione verso terzi acquirenti è ammessa solo se non
siano decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione. Questo aspetto
rende particolarmente delicata la posizione dell’acquirente nei casi in cui il
donante sia ancora in vita o deceduto da meno di un decennio.
5.3
Giurisprudenza rilevante
La Corte di
Cassazione ha chiarito in diverse pronunce la portata e i limiti
dell’azione di restituzione nei confronti degli acquirenti:
- Cass. civ. sez. II, 15 maggio 2003,
n. 7472: ha
precisato che l’acquirente di un bene donato non può opporre buona fede
contro la domanda di restituzione promossa dal legittimario vittorioso in
sede di riduzione.
- Cass. civ. sez. II, 21 giugno 2016,
n. 12708: ha
ribadito che la trascrizione della donazione non garantisce l’opponibilità
erga omnes contro i legittimari in assenza della trascrizione
dell’opposizione.
- Cass. civ. sez. II, 20 luglio 2020,
n. 15343: ha
riconosciuto la possibilità per l’acquirente di agire in regresso verso il
donatario, in caso di perdita dell’immobile a seguito di azione di
restituzione.
6. Conclusioni
La vendita di un
immobile di provenienza donativa, sebbene perfettamente legittima, presenta complessità
giuridiche e fiscali rilevanti. Le criticità sono legate principalmente
alla potenziale instabilità del titolo per effetto dell’azione di riduzione
promossa dai legittimari, nonché ai profili di tassazione delle plusvalenze.
È pertanto fortemente
consigliata un’accurata due diligence sull’immobile e l’adozione di
strumenti di tutela come la stipula di una polizza assicurativa donativa o
l’attesa del decorso dei termini prescrizionali.
Il supporto di un
professionista esperto in diritto successorio e immobiliare rappresenta
una garanzia per la sicurezza dell’operazione e la protezione di tutti i
soggetti coinvolti.
Hai domande o
vuoi condividere la tua esperienza su questo tema? Scrivici nei commenti!
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