Abusi edilizi e compravendite immobiliari: cosa rischiano i venditori
La regolarità edilizia e urbanistica rappresenta oggi uno dei
principali requisiti di legittimità nella compravendita immobiliare. La
presenza di abusi edilizi, anche di modesta entità, può compromettere la
validità del contratto di vendita e generare responsabilità significative in
capo al venditore.
1. Definizione e tipologie di abuso edilizio
Per “abuso
edilizio” si intende qualsiasi intervento realizzato in assenza o in difformità
dal titolo abilitativo previsto (permesso di costruire, SCIA, CILA o DIA), ai
sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380(Testo Unico dell’Edilizia).
Rientrano nella categoria, a titolo esemplificativo:
- opere
     eseguite senza alcun titolo edilizio;
 - interventi
     difformi dal progetto approvato;
 - cambi di
     destinazione d’uso non autorizzati;
 - modifiche
     interne non comunicate che alterano la distribuzione dei locali;
 - realizzazione
     di pertinenze o ampliamenti in assenza di permessi.
 
2. Obblighi del venditore e conformità urbanistica
L’articolo 46 del
D.P.R. 380/2001 dispone che gli atti di trasferimento di diritti reali
su immobili devono contenere la dichiarazione, resa dal venditore, circa la
conformità edilizia dell’immobile ai titoli abilitativi.
Tale dichiarazione ha natura sostanziale: la sua assenza o la falsità
comportano la nullità dell’atto di compravendita, rilevabile anche
d’ufficio.
Oltre alla conformità urbanistica, è richiesta la conformità
catastale (art. 19, comma 14, D.L. 78/2010), ossia la corrispondenza tra lo
stato di fatto dell’immobile e la planimetria depositata al Catasto.
3. Responsabilità e rischi per il venditore
Il venditore risponde direttamente della veridicità delle
dichiarazioni rese e della conformità dell’immobile. Le conseguenze in caso di
abuso edilizio possono essere:
- Nullità
     dell’atto di trasferimento, se l’abuso è insanabile o l’immobile risulta privo di titolo
     edilizio;
 - Risoluzione
     del contratto e risarcimento del danno, se l’irregolarità emerge successivamente al rogito e incide
     sull’utilizzabilità o sul valore del bene;
 - Sanzioni
     amministrative e
     obbligo di ripristino dello stato originario, nei casi previsti dal
     Testo Unico dell’Edilizia;
 - Responsabilità
     penale, in presenza
     di opere abusive in aree vincolate o sottoposte a tutela paesaggistica, ai
     sensi dell’art. 44 del D.P.R. 380/2001.
 
4. Il ruolo del notaio e del tecnico abilitato
Il notaio non è tenuto a verificare la regolarità urbanistica in modo
sostanziale, ma deve accertare la presenza della dichiarazione di conformità
all’interno dell’atto. Tuttavia, in fase precontrattuale, è buona prassi per il
venditore incaricare un tecnico abilitato (geometra, architetto o
ingegnere) di eseguire una verifica di conformità urbanistico-catastale.
Tale relazione tecnica consente di individuare eventuali difformità e,
se sanabili, procedere alla regolarizzazione mediante CILA o SCIA in sanatoria,
secondo gli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/2001.
5. Sanatoria e vendibilità dell’immobile
Solo gli abusi edilizi sanabili consentono la prosecuzione
della compravendita. In questi casi, il venditore può:
- presentare
     domanda di accertamento di conformità (art. 36);
 - oppure
     regolarizzare le opere minori mediante sanzione pecuniaria (art. 37).
 
Gli abusi insanabili — ad esempio costruzioni prive di titolo
su aree non edificabili — rendono l’immobile non commerciabile, fino
alla demolizione o al ripristino.
6. Conclusioni operative
Per garantire una compravendita sicura, il venditore deve:
- verificare
     preventivamente la conformità urbanistica e catastale;
 - sanare
     eventuali irregolarità prima della stipula del rogito;
 - fornire
     al notaio e all’acquirente la documentazione tecnica aggiornata;
 - dichiarare
     in modo completo e veritiero lo stato edilizio dell’immobile.
 
La regolarità edilizia non è solo un requisito formale, ma un elemento
essenziale di validità del trasferimento. La sua assenza espone il venditore a
gravi conseguenze giuridiche ed economiche, incidendo direttamente sulla
commerciabilità e sul valore del bene.
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