La ripartizione delle spese condominiali in caso di compravendita immobiliare
La compravendita di un’unità immobiliare ubicata in un edificio in
condominio comporta, tra gli altri adempimenti, la necessità di definire con
chiarezza l’attribuzione delle spese condominiali. In assenza di una corretta
regolamentazione contrattuale, possono sorgere dubbi circa l'individuazione del
soggetto obbligato al pagamento dei contributi condominiali, soprattutto in
riferimento ai debiti pregressi.
Qualificazione delle spese: ordinarie vs straordinarie
In via preliminare, è opportuno distinguere le spese condominiali in
due macro-categorie:
- Spese
ordinarie: si
riferiscono alla gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni, ai
servizi comuni continuativi (luce, acqua, pulizia scale, riscaldamento
centralizzato, ecc.).
- Spese
straordinarie:
riguardano interventi di manutenzione straordinaria o innovazioni
deliberate dall’assemblea, come il rifacimento delle facciate, del tetto,
degli impianti o l’installazione di nuovi servizi.
La distinzione
assume rilievo nella ripartizione degli oneri in sede di trasferimento di
proprietà.
Quadro
normativo di riferimento
Ai sensi dell’art. 63, comma 4, delle Disposizioni di attuazione
del Codice Civile, l’acquirente di un’unità immobiliare è obbligato in
solido con il venditore per il pagamento dei contributi condominiali
relativi all’anno in corso e a quello precedente alla data del trasferimento.
La norma ha natura imperativa nei confronti del condominio, che può
rivalersi indistintamente sul venditore o sull’acquirente per il
recupero delle somme dovute, senza che l’accordo tra le parti abbia efficacia
nei confronti del soggetto terzo (il condominio stesso).
Autonomia contrattuale tra le parti
Nonostante quanto previsto dalla normativa, nulla vieta che il
venditore e l’acquirente, nell’ambito dell’atto di compravendita, disciplinino
convenzionalmente la ripartizione delle spese condominiali. In genere:
- Il venditore
si accolla le spese deliberate e maturate sino alla data del rogito;
- L’acquirente
assume l’obbligo per le spese successive.
Tuttavia, tale pattuizione ha valenza esclusivamente inter partes:
in caso di inadempimento del venditore, l’amministratore potrà agire anche nei
confronti dell’acquirente, che dovrà eventualmente agire in via di regresso
contro l’alienante.
Obblighi informativi dell’amministratore
A tutela dell’acquirente, l’art. 1130, n. 6, c.c. attribuisce
all’amministratore l’obbligo di fornire una certificazione circa la situazione
patrimoniale del condòmino cedente. Tale documento, da richiedersi prima
della stipula del rogito notarile, consente di verificare eventuali
morosità pregresse ed è utile per evitare responsabilità solidali indesiderate.
Conclusioni
- L’acquirente
risponde in solido con il venditore per le spese condominiali dell’anno in
corso e del precedente.
- La
ripartizione convenzionale delle spese ha efficacia esclusivamente tra le
parti.
- È
opportuno richiedere all’amministratore un’attestazione formale della
posizione debitoria del venditore prima della stipula dell’atto.
- Una
corretta gestione contrattuale di tali aspetti consente di evitare future
controversie e responsabilità.
ZETACASE SERVIZI
IMMOBILIARI
📍 Via Cavour 25, Orzinuovi (BS)
📞
350 0396304
📧
info@zetacase.it
🌐 www.zetacase.it
Commenti
Posta un commento