Il Preliminare: definizione, funzione e contenuti essenziali
Il contratto
preliminare (o preliminare di vendita) è un istituto giuridico di
fondamentale importanza nella disciplina delle obbligazioni e dei contratti, in
particolare nell'ambito delle transazioni immobiliari.
Attraverso il preliminare, le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di
un successivo contratto definitivo, che produrrà il trasferimento della
proprietà o di altro diritto.
Natura giuridica del contratto preliminare
Ai sensi
dell’art. 1351 del Codice Civile, il preliminare è un contratto ad effetti
obbligatori: non determina l’immediato trasferimento della proprietà del
bene, ma genera l’obbligo, per entrambe le parti, di concludere un futuro
contratto definitivo conforme agli accordi pattuiti.
La violazione
dell’obbligo assunto comporta l’applicabilità delle norme generali
sull'inadempimento contrattuale, con la possibilità di domandare l'esecuzione
in forma specifica ex art. 2932 c.c. o la risoluzione con risarcimento del
danno.
Funzioni principali
Il contratto preliminare svolge una serie di funzioni, tra cui:
- Vincolare
giuridicamente le parti
all'esecuzione della futura vendita o locazione, in un contesto di
incertezza o necessità di adempiere ad adempimenti preliminari (es.
ottenimento di mutui, verifiche urbanistiche).
- Stabilire
modalità e termini
che regoleranno il trasferimento definitivo del diritto.
- Garantire
una tutela
immediata, mediante strumenti quali la caparra confirmatoria (art. 1385
c.c.) o la trascrizione del preliminare (art. 2645-bis c.c.), che consente
di opporre il preliminare ai terzi.
Contenuti essenziali del preliminare
Per essere valido ed efficace, il preliminare deve contenere:
- Indicazione
delle parti contraenti complete dei relativi dati anagrafici;
- Descrizione
precisa del bene
oggetto del futuro trasferimento (ubicazione, dati catastali, eventuali
pertinenze);
- Prezzo
di vendita e
modalità di pagamento;
- Termine entro cui deve essere stipulato il
contratto definitivo;
- Eventuali
condizioni sospensive o risolutive (es. subordinazione
all’ottenimento di un mutuo da parte dell'acquirente);
- Eventuale
previsione di caparra confirmatoria o penitenziale;
- Richiamo
agli oneri urbanistici, catastali e adempimenti normativi, se rilevanti.
La forma scritta è necessaria ad substantiam se il contratto
definitivo previsto deve avere la stessa forma, come per la vendita
immobiliare.
Registrazione e trascrizione
Il contratto preliminare di compravendita immobiliare è soggetto a registrazione
obbligatoria presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla
sottoscrizione, con versamento dell'imposta di registro e delle relative
imposte fisse. Inoltre, può essere trascritto nei registri immobiliari,
al fine di attribuire pubblicità e opponibilità a terzi, garantendo la tutela
dell'acquirente contro il rischio di alienazioni o iscrizioni pregiudizievoli
successive.
Conclusioni
Il contratto preliminare rappresenta un presidio fondamentale di
certezza e tutela nei rapporti negoziali, in particolare nel settore
immobiliare. La sua redazione richiede precisione tecnica e attenzione al
rispetto delle norme formali e sostanziali vigenti. È pertanto fortemente
consigliato avvalersi dell’assistenza di professionisti qualificati (notaio,
avvocato, consulente immobiliare) sia in fase di redazione sia in fase di
stipula.
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